1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, qualora non vi abbiano già provveduto, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per coloro i quali già esercitavano l'attività di trucco permanente antecedentamente alla data di entrata in vigore della presente legge e per coloro che intendono intraprendere tale attività.
2. Le commissioni giudicatrici del corso di formazione presiedute da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione e il lavoro, sono costituite dai docenti del corso stesso, da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la sanità e da un rappresentante delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Per essere iscritti al corso di formazione i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
b) avere frequentato la scuola dell'obbligo per almeno dieci anni;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale della ASL di competenza.
4. I contenuti sanitari del corso di formazione sono stabiliti in conformità alle «Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del Ministero della sanità di cui alla nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998, e alle successive direttive in materia del Ministero della salute.
5. L'attestato conseguito da coloro che hanno partecipato, anteriormente alla