Art. 5.
(Formazione professionale per
esecutori di trucco permanente).

      1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, qualora non vi abbiano già provveduto, in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per coloro i quali già esercitavano l'attività di trucco permanente antecedentamente alla data di entrata in vigore della presente legge e per coloro che intendono intraprendere tale attività.
      2. Le commissioni giudicatrici del corso di formazione presiedute da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione e il lavoro, sono costituite dai docenti del corso stesso, da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la sanità e da un rappresentante delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
      3. Per essere iscritti al corso di formazione i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) avere frequentato la scuola dell'obbligo per almeno dieci anni;

          c) idoneità psico-fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale della ASL di competenza.

      4. I contenuti sanitari del corso di formazione sono stabiliti in conformità alle «Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» del Ministero della sanità di cui alla nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998, e alle successive direttive in materia del Ministero della salute.
      5. L'attestato conseguito da coloro che hanno partecipato, anteriormente alla

 

Pag. 8

data di entrata in vigore della presente legge, ai corsi regionali già istituiti alla medesima data in attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e conformi a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo è equipollente all'attestato del corso di formazione previsto dal medesimo articolo.
      6. L'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione previsti dal presente articolo e dei corsi di cui al comma 5 è valido su tutto il territorio nazionale.